Succede di tutto quando la legge lascia “buchi” privi di
regolamentazione (cosiddette “lacune normative”). E la cosa peggiore è che,
spesso, ad approfittarne sono proprio le amministrazioni o, comunque, gli enti
che dovrebbero rappresentare la legalità. Tra questi, purtroppo, Equitalia. Non
è, infatti, per caso, che questo portale si è più volte schierato dalla parte
del cittadino, spiegando come approntare le proprie (legittime) difese.
In particolare, i problemi principali si pongono quando la
procedura di pignoramento tocca il conto corrente. Lo abbiamo constatato,
amaramente, in passato quando ci siamo accorti che Equitalia ha, di fatto,
superato il limite del tetto pignorabile del “quinto” dello stipendio (leggi:
“Abolito di fatto il limite del quinto pignorabile”), situazione alla quale
abbiamo già fornito una soluzione di difesa (leggi: “Pignoramento Equitalia:
recuperare i 4/5 del conto corrente bloccato”).
Ma la casistica delle illiceità non finisce qua e – complice
l’esperienza di vita vissuta all’interno dello studio legale – ci siamo accorti
che Equitalia riesce a eludere un altro divieto posto dalla normativa sui
pignoramenti, quello del tetto massimo del 50% in caso di conti correnti
cointestati. In pratica, l’Agente per la riscossione, con un artificio
piuttosto lungo (ma non complesso), arriva a pignorare ben più della metà del
conto bancario, sebbene questo appartenga anche ad altre persone che con Equitalia
non hanno nulla a che fare.
Vediamo come.
Cosa dice la legge?
Quando c’è da pignorare un conto corrente, Equitalia ricorre
a una procedura speciale, di tipo “stragiudiziale”, [1] che le consente, cioè,
di evitare il procedimento davanti al tribunale (giudice dell’esecuzione). In
particolare, l’Agente per la riscossione, con un ordine impartito alla banca o
alla Posta, si fa pagare direttamente le somme depositate sul conto, senza
passare da un’udienza.
Quando però il conto corrente è cointestato, tale procedura
non è più possibile. Difatti, se il conto appartiene a due soggetti, di cui uno
solo è il debitore, è possibile pignorare soltanto il 50% (presumendosi che
l’altra metà appartenga al cointestatario non debitore). Proprio per tale
ragione, e per evitare abusi, la legge prescrive che, nei casi in cui il conto
sia intestato anche a soggetti diversi dal debitore, Equitalia non possa
procedere con l’ordine diretto alla banca o alla posta, ma debba passare – come
vuole la regola generale per tutti i privati – da un’udienza e davanti a un
giudice. A quest’ultimo, infatti, compete di assegnare le somme fino a massimo
il 50%.
Se a seguito di tale assegnazione, il credito di Equitalia
risulta integralmente soddisfatto, tutto finisce qui. Ma se, invece, Equitalia
non ha riesce a ottenere la somma integrale per la quale agiva, rimanendo
quindi creditrice, potrà procedere nuovamente contro il debitore. Attenzione
però: potrà attivare altri tipi di pignoramento, ma giammai, di nuovo,il
pignoramento in banca. E ciò perché – sebbene non lo dica espressamente la
legge – si finirebbe per andare a pignorare più del 50% del deposito.
Un esempio chiarirà meglio la questione.
Mettiamo che “A” sia debitore di Equitalia per 5.000 euro.
“A” ha un conto corrente cointestato con “B” presso la banca. Equitalia procede
a pignorare il conto corrente per la misura del proprio credito (euro 5.000).
Il giudice assegna ad Equitalia la somma di 2.500 euro, ossia la metà di 5.000
euro, e ciò perché l’altra metà del conto appartiene a “B”, il quale non è
debitore di Equitalia.
A questo punto Equitalia rimane insoddisfatta per 2.500 euro
ed è libera di intraprendere nuovi pignoramenti contro “A”. Ma, invece, di
procedere per esempio con un pignoramento dei beni mobili o immobili, finisce
per pignorare nuovamente il conto corrente. E di nuovo, si andrà dal giudice
che, a fronte di un credito residuo di 2.500 euro vantato da Equitalia, le
assegna il 50%: ossia 1.250 euro.
In questo modo, sommando i due pignoramenti, Equitalia è riuscita
ad ottenere ben più del 50% del conto: il 75% (2.500 euro con il primo
pignoramento e 1.250 con il secondo pignoramento).
È chiaro che un comportamento di questo tipo, seppur
formalmente corretto, nella sostanza è illegittimo, in quanto mira ad aggirare
un divieto legale. Inoltre, ripetendo all’infinito tale escamotage, si finisce
per pignorare il 100% del conto corrente, anche quindi quel 50% che appartiene
al cointestatario.
Come ci si difende?
Si potrà fare opposizione all’esecuzione, costituendosi con
il proprio avvocato e facendo presente al giudice che il conto corrente è stato
già oggetto di un primo pignoramento e che, pertanto, non può essere più
toccato.
Ma che succede se, tra il primo e il secondo pignoramento,
sono state accreditate altre somme?
La nostra interpretazione è di ritenere pignorabili solo le
ultime somme depositate, e comunque pur sempre nei limiti del 50%. Anche in
questo caso, procedendo per come sopra descritto, bisognerà effettuare una
opposizione all’esecuzione e, con gli estratti conto alle mani, dimostrare al
giudice che, fermo restando il residuo 50% non pignorabile perché appartenente
al cointestatario, è possibile prelevare solo il 50% delle nuove somme
depositate.
Richiedi informazioni o consulenza su questo argomento: www.studiolegalepuce.it
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