La
Corte di Cassazione, con la sentenza 19270/2014 depositata in cancelleria lo scorso 12
settembre, stabilisce che Equitalia non
potrà più pignorare la prima casa con valore retroattivo. A prescindere
dalla data di entrata in vigore del provvedimento, non ci potrà essere alcun
pignoramento, neppure per quanto riguarda i casi precedenti.
Nel
dettaglio, la sentenza della Corte di Cassazione afferma che "dal momento
che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non
introduce un’ipotesi di impignorabilità
sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione
transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel
caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina
non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma
anche i singoli atti di processi iniziati prima".
Il D.L. 69/2013 ( il cosiddetto Decreto del
Fare), entrato in vigore il 22 giugno 2014, aveva introdotto il divieto di procedere al pignoramento immobiliare
da parte di Equitalia solo se l’immobile è: l’unico di proprietà del debitore,
è adibito ad abitazione principale, è abitato dal debitore con
la sua famiglia e, infine, non è considerato un immobile di pregio o di lusso (
categorie catastali A/8 e A/9), ma non aveva valore retroattivo.
Con
la sentenza 19270/2014 la Cassazione ha esteso, quindi, la protezione sulla
prima casa a tutti i procedimenti esecutivi in corso e antecedenti
all’introduzione
della norma.
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