lunedì 16 febbraio 2015

Contratti bancari, quali i diritti del cliente?

Alzi la mano chi avendo dinanzi a se un contratto di conto corrente, in quella frazione di secondo a disposizione per la lettura delle clausole, mentre lo sportellista barra con una crocetta tutte le caselle da sottoscrivere separatamente, non si sia chiesto quale fosse il reale significato di quanto enunciato in quegli articoli scritti con un carattere illeggibile e in un tenore sicuramente non immediatamente comprensibile?Ogni correntista, sia esso privato o esercente un’attività d’impresa, dovrebbe essere conscio dei propri diritti, ma purtroppo nella maggior parte dei casi così non è e ciò per una serie di ragioni.Il primo motivo potrebbe essere ricollegato alla disciplina del diritto bancario, se in principio infatti, la materia trovava la sua disciplina del codice del 1942, poi  l’integrazione dell’Italia nella Comunità Europea  ha prodotto una serie di provvedimenti contenenti la normativa della materia (Testo Unico Bancario, circolari di Banca di Italia e CICR, legge n. 108/1996 recante disposizioni in materia di usura ed infine, le numerosissime sentenze della giurisprudenza) ed allora ecco che chi voglia conoscere i propri diritti incontra come primo scoglio quello della reperibilità delle fonti.  
Immagine presa da Panorama.it


A ciò s’aggiunga che anche quando la documentazione bancaria risulti completa ed esaustiva, per un soggetto poco esperto, la quantità, la complessità delle informazioni fornite ed il linguaggio tecnico, non consentono al cliente di poter comprendere il senso dei suoi contenuti.Partiamo allora dall’inizio ossia dal momento in cui si decide di sottoscrivere un contratto bancario (sia esso un contratto di conto corrente, un’apertura di credito o un mutuo).Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, deve essere sottoscritto e una copia recante tutte le condizioni contrattuali deve essere consegnata al cliente prima della sottoscrizione in modo che lo stesso sia in grado di valutarne con la dovuta calma il contenuto.Le norme sulla trasparenza bancaria, art. 116 TUB, impongono, inoltre che la banca renda nota ai propri clienti, i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche e soprattutto il TEGM (tasso effettivo globale medio) previsto dalla  legge antiusura. Le informazioni di cui sopra devono essere rese in modo chiaro ed esauriente, deve essere indicato l’ISC (ossia indicatore sintetico di costo) ed il cliente deve ricevere il documento di sintesi completo.Tutte le clausole che contengono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati sono nulle.L’art. 1284 c.c. stabilisce che gli interessi superiori alla misura legali devono essere determinati sempre per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Più precisamente l’art. 117 comma 7 del TUB, nel caso di tassi ultralegali, stabilisce che debba essere applicato il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive, dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o se più favorevoli per il cliente, dei dodici mesi antecedenti l’operazione. Ovviamente il cliente ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso alla banca.L’istituto bancario ha il dovere di inviare al proprio cliente delle comunicazioni periodiche che in modo chiaro espongano al cliente la propria situazione bancaria e di solito ciò avviene attraverso l’invio di estratti conto.Qualora il cliente ne abbia bisogno, ai sensi dell’art. 119 TUB, può richiedere la documentazione bancaria e/o un duplicato della stessa all’istituto di credito, il quale ha l’obbligo di trasmettere quanto richiesto entro 90 giorni, addebitando solo il costo effettivo per la produzione documentale.Infine, con riferimento alle modifiche unilaterali effettuate dalla banca relative ai tassi di interesse, prezzi e le altre condizioni, si ricorda che mentre con riferimento ai contratti di mutuo non possono essere modificati i tassi d’interesse, per le altre tipologie di contratto, tale modifica è possibile solo se prevista nel contratto originario, con un preavviso minimo di 2 mesi, purché sia inviata una comunicazione per iscritto al Cliente recante la dicitura ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’ e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso del Cliente (art. 118 TUB).

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